ADOZIONE ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

La legge ha introdotto obblighi a carico degli imprenditori (sia individuali sia amministratori di società) in tema di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

COSA SIGNIFICA ADOTTARE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE?

La norma non dà una definizione precisa. Di fatto significa mappare lo stato di salute dell’impresa e implementare protocolli, anche semplici, che permettano dal lato amministrativo-contabile di garantire completezza, correttezza e tempestività di un’informativa societaria attendibile ai fini della programmazione e della consuntivazione.
Dal lato organizzativo, invece, consente di definire le funzioni del personale impiegato in azienda, di verificare che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, di percepire e misurare eventuali inefficienze organizzative.
Un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile si caratterizza dunque come un insieme sistemico di strumenti e procedure che garantiscano costantemente e prospetticamente la rilevazione precoce degli indizi di squilibrio economico-finanziario.

Quali sono i vantaggi?

Introdurre in azienda un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini dell’individuazione degli indizi di crisi e del monitoraggio della continuità aziendale, è diventato un obbligo giuridico al pari della redazione del bilancio annuale di esercizio, poiché questo nuovo adempimento è previsto direttamente dal Codice civile.
È altrettanto vero però che l’attivazione o il miglioramento dei sistemi di controllo interno rappresenta anche un’opportunità per rendere più efficiente la gestione societaria e incrementare la produttività dell’impresa.
Inoltre, risulta essere fondamentale nei rapporti con gli istituti di credito ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa, perché permette di fornire alle banche informazioni puntuali e aggiornate sulla situazione attuale, ma soprattutto prospettica dell’impresa.

Gli obblighi stabiliti dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 14/2019, ossia il nuovo Codice della Crisi di Impresa, sono stati modificati gli articoli 2086 e 2476 del Codice civile.
Il primo indica che “L’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.
Mentre il secondo articolo stabilisce che “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.

Doveri e responsabilità di imprenditori e amministratori

A prescindere dal fatto che l’azienda si trovi in uno stato di salute o di crisi, l’imprenditore è obbligato, per legge, ad adottare delle procedure che garantiscano l’adeguatezza dei sistemi amministrativi, contabili e organizzativi della sua impresa, naturalmente in funzione della dimensione e della complessità di quest’ultima.

L’inosservanza delle disposizioni dell’art. 2086 comporta responsabilità direttamente in capo all’amministratore. Infatti, nei casi di insolvenza dell’impresa e/o del venir meno della continuità aziendale, il nuovo impianto normativo prevede che sia l’amministratore a risarcire i creditori della società, anche con il proprio patrimonio personale. In altri termini l’amministratore diventa illimitatamente responsabile dei debiti maturati sin dai primi sintomi della crisi, se non dimostra di aver istituito, già in precedenza e a regime, processi di gestione delle varie aree aziendali e attività di programmazione e controllo.

È quindi necessario che l’imprenditore sia in grado di attestare l’adeguatezza dei propri assetti attraverso la redazione di un report. Inoltre, in tema di bilanci, le società dovranno dettagliare le informazioni sugli adeguati assetti all’interno della relazione sulla gestione, mentre chi redige il bilancio in forma abbreviata dovrà inserire l’informativa nel verbale del Consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio annuale e all’interno della nota integrativa.