DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le principali novità

Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcuni redditi che in precedenza era necessario dichiarare con il modello redditi PF. In particolare:
  • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni (Quadro L); 
  • per dichiarare redditi di capitale estero assoggettati a imposta sostitutiva (Quadro L);
  • investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta criptoattività, Quadro W).

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione

Le mance destinate ai lavoratori nei settori della ristorazione e delle attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

È ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha previsto numerose modifiche alle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo, prevedendo un nuovo regime di tassazione delle somme percepite da soggetti che prestano la propria attività in favore di SSD e ASD.
In pratica, i compensi sportivi (in forma subordinata o co.co.co.), compresi i redditi percepiti per l’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta in ambito sportivo, nonché le retribuzioni degli sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, erogati a partire dal 1° luglio 2023, rientrano tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, godendo di una soglia di esenzione dall’imposta pari a 15.000€. Oltre detta soglia, i redditi risultano imponibili a tassazione ordinaria.
Per i compensi sportivi percepiti fino al 30 giugno 2023, continua ad applicarsi la precedente disciplina di cui all’art. 67, TUIR; tali redditi rientrano quindi tra i redditi diversi ed è applicata:
  • un’esenzione per i primi 10.000€ di reddito;
  • una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%) sugli ulteriori 20.658,28€;
  • una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%) sulle somme eccedenti.
Si sottolinea, tuttavia, che il limite di esenzione pari a 15.000€ è unico per l’intero anno, ciò significa che per la determinazione della quota di reddito esente, è necessario tenere conto anche dei compensi sportivi percepiti entro il 30 giugno 2023, soggetti alla precedente disciplina e dichiarati quali redditi diversi.

Detrazione Super bonus

Su opzione del contribuente per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare per una ripartizione in dieci rate (in luogo delle 4 ordinarie). Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.

Detrazione bonus mobili

Per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000€ . È importate, però, verificare i requisiti degli elettrodomestici in quanto è necessario che la classe non sia inferiore a “A” per i forni, “E” per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie ed “F” per i frigoriferi e congelatori.

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

È riconosciuta una detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.

Crediti d’imposta

Per l’anno 2023 sono stati riproposti i seguenti crediti d’imposta ed in particolare:
  • il credito d’imposta per l’acquisto prima casa under 36 viene prorogato per tutti gli atti stipulati fino al 31.12.2023;
  • il credito d’imposta “Sport bonus” viene riconosciuto per l’anno 2023 ma solo per i titolari di reddito d’impresa.

ALTRE INFORMAZIONI

Investimenti/immobili detenuti all’estero
Vige l’obbligo da parte delle persone fisiche di dichiarare:
  • tutti gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dal valore complessivo degli stessi; tale obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno 2023 si è proceduto a disinvestirli totalmente;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute estere, comprese criptovalute;
  • tutti gli immobili detenuti all’estero;
  • tutti i beni mobili suscettibili di utilizzazione economica (preziosi, opere d’arte, yacht, ecc) detenuti all’estero;
  • la situazione degli immobili detenuti all’estero, qualora sia rimasta invariata rispetto a quella dell’anno precedente non sarà obbligatoria la compilazione del relativo quadro in dichiarazione.
Si ricorda, infine, che è dovuta un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Per il conteggio di tale imposta è necessario che ci venga comunicato:
  • il valore dell’immobile dato dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato;
  • il valore di mercato dell’immobilizzazione finanziaria rilevato alla data del 31/12/2023;
  • l’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui è ubicato l’immobile e/o sono detenute le attività finanziarie.

Interessi passivi per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale

Per quanto riguarda gli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutuo ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale è necessario individuare separatamente gli importi relativi a contratti di mutuo stipulati fino al 31.12.2021 e quelli a decorrere dal 01.01.2022 (anche in caso di accollo, subentro o rinegoziazione). Questa suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo in presenza del “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” compreso tra 15.001€ e 28.000€.