L’istituto del concordato preventivo biennale prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP. Tale accordo, introdotto a partire dal 2024, ha subito negli scorsi mesi numerose modifiche normative, le ultime con il D.Lgs n.108 del 5 agosto 2024, e molto probabilmente sarà ancora perfezionato nelle prossime settimane. Nella presente circolare, riassumeremo le informazioni più importanti.

Ambito soggettivo

I contribuenti che possono accedere all’istituto del concordato preventivo sono:

  • i soggetti che applicano gli ISA;
  • i contribuenti in regime forfetario (in via sperimentale per il solo 2024).

Per tali soggetti, nel periodo d’imposta precedente, non devono sussistere debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti non impugnabili superiori ai 5.000 €, a meno che non siano oggetto di rateazione o sospensione.

Procedura di accesso e tempistiche

L’Agenzia delle Entrate formula la proposta sulla base:

  • dei dati presenti in dichiarazione dei redditi;
  • dei modelli ISA degli anni precedenti;
  • delle informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

In seguito alla compilazione della dichiarazione dei redditi, il reddito proposto dall’amministrazione finanziaria per il biennio successivo è immediatamente visibile grazie ai software di calcolo messi a disposizione.
L’accesso al nuovo istituto si concretizza con la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024.

Imposte da versare

Qualora il contribuente accetti, il legislatore ha previsto una tassazione che tenga conto della consueta normativa vigente per le imposte dirette, oltre a un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, con aliquote variabili dal 10% al 15% in base al punteggio ottenuto nel modello ISA (per i soggetti che li applicano) e dal 3% al 10% per i forfetari. Tale accordo avrà ripercussioni anche per il calcolo degli acconti, per i quali è previsto un metodo similare a quello predetto e il cui versamento d dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2024.

Effetti del concordato

Qualora il contribuente non aderisca al concordato è prevista un’intensificazione dei controlli, d’altro canto non produce di per sé alcuna conseguenza negativa automatica.
Inoltre, anche a fronte dell’accettazione della proposta, i contribuenti saranno in ogni caso tenuti a:

  • presentare le dichiarazioni dei redditi e Irap;
  • rispettare gli ordinari obblighi contabili;
  • effettuare le comunicazioni dei dati ISA.

Quindi, in sostanza, non ci sono agevolazioni in relazione ai consueti obblighi fiscali e contabili.

Decadenza del concordato

La normativa ha previsto cause di decadenza, al cui verificarsi durante il biennio annullano l’accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate (di seguito l’elenco).
Tuttavia, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Cause di decadenza ed esclusione

Consulta la tabella con tutte le cause di decadenza ed esclusione.

Tabella Concordato