PENALI E ACCORDI TRANSATTIVI: TRATTAMENTO DELL’IVA

Nel corso dell’operatività delle imprese può succedere che accordi o contratti stipulati per l’acquisto o per la cessione di beni e servizi procedano riscontrando intoppi con la controparte. Possono, infatti, sorgere problemi nell’esecuzione del contratto e, per prevenire o evitare liti e controversie, generalmente le parti si accordano per l’erogazione di somme di denaro. Il presente contributo intende fornire delle indicazioni in tema Iva con riferimento alla diversa natura di queste somme e al relativo trattamento dell’Iva.

Somme corrisposte a titolo risarcitorio

La somma che il cedente o prestatore corrisponde a titolo risarcitorio al cessionario o committente, ai fini Iva, è considerata una mera cessione di denaro che, pertanto, è fuori dal campo di applicazione del tributo ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/72. Le somme corrisposte che non presentano alcuna correlazione con la cessione di beni o la prestazione di servizi, che pertanto hanno pura natura risarcitoria di un danno subito anche se l’operazione è andata a buon fine, sono escluse da Iva ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/72.
A titolo di esempio, si può pensare agli importi dovuti a titolo di penalità, ritardi, inadempimento contrattuale dal cessionario, o committente al cedente, o prestatore, oppure le somme che vengono erogate a titolo di ristoro di un danno.

Accordo transattivo

Comprendere il corretto inquadramento Iva non è così pacifico nel caso di corrispettivi erogati o ricevuti a fronte di accordo transattivo (ex art. 1965). Si fa riferimento in particolare a un contratto con il quale le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine a una lite già iniziata o prevenire che possa sorgere.
La discriminante per capire la corretta applicazione o meno dell’Iva a somme derivanti da accordo transattivo è verificare se la somma erogata ha un nesso con una nuova prestazione. La correlazione tra il pagamento di una somma di denaro e un obbligo/prestazione determina l’applicazione dell’Iva sulle somme citate.

Ad esempio, nel caso di una somma a saldo e stralcio del credito, essa rappresenta il controvalore alla rinuncia al contenzioso per il risarcimento dei danni verso il cedente o prestatore. In questo caso, la somma rientra nell’ambito di applicazione Iva in quanto si integra il presupposto oggettivo dell’art. 3 comma 1 del DPR 633/72, dato che il corrispettivo percepito/erogato è a fronte della rinuncia ad azioni contro la parte. Si è dunque in presenza di un nesso tra l’obbligo di “non fare” (non agire) e il pagamento.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 633/1972 per prestazioni di servizi, si considerano quelle prestazioni rese dietro corrispettivo, che derivano anche da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere. Come sempre, con riferimento all’applicazione dell’Iva, è necessario comprendere il nucleo degli accordi per non incorrere in errata applicazione del tributo.