RITENUTA BONIFICI PER LAVORI EDILIZI

Dal 1° marzo 2024 cambia la ritenuta sui bonifici per i bonus edilizi. La Legge di Bilancio 2024 ha stabilito che la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai pagamenti per lavori di ristrutturazione edilizia aumenta dall’8% all’11%.
Le banche e le Poste Italiane Spa opereranno dunque, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma.
La ritenuta d’acconto sul bonifico “parlante” – inizialmente del 10%, passata poi al 4% e successivamente all’8%, viene alzata e portata così all’11% – viene applicata ai pagamenti effettuati con bonifico che riguardano le seguenti agevolazioni edilizie: Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus casa 50% e bonus barriere architettoniche 75%.

Come effettuare il bonifico “parlante”

Per poter usufruire della detrazione, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale deve risultare:
  • la causale del versamento (normata dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986);
  • il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
Nel caso in cui più soggetti sostengano la spesa, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutte le persone che intendono fruire della detrazione.
Può verificarsi la situazione in cui gli interventi vengano realizzati sulle parti comuni condominiali. In questo caso, oltre al codice fiscale del condominio, è necessario che venga indicato anche quello dell’amministratore o di altro condominio che effettua il pagamento.
Nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).