ADOZIONE ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

La legge ha introdotto obblighi a carico degli imprenditori (sia individuali sia amministratori di società) in tema di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

COSA SIGNIFICA ADOTTARE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE?

La norma non dà una definizione precisa. Di fatto significa mappare lo stato di salute dell’impresa e implementare protocolli, anche semplici, che permettano dal lato amministrativo-contabile di garantire completezza, correttezza e tempestività di un’informativa societaria attendibile ai fini della programmazione e della consuntivazione.
Dal lato organizzativo, invece, consente di definire le funzioni del personale impiegato in azienda, di verificare che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, di percepire e misurare eventuali inefficienze organizzative.
Un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile si caratterizza dunque come un insieme sistemico di strumenti e procedure che garantiscano costantemente e prospetticamente la rilevazione precoce degli indizi di squilibrio economico-finanziario.

Quali sono i vantaggi?

Introdurre in azienda un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini dell’individuazione degli indizi di crisi e del monitoraggio della continuità aziendale, è diventato un obbligo giuridico al pari della redazione del bilancio annuale di esercizio, poiché questo nuovo adempimento è previsto direttamente dal Codice civile.
È altrettanto vero però che l’attivazione o il miglioramento dei sistemi di controllo interno rappresenta anche un’opportunità per rendere più efficiente la gestione societaria e incrementare la produttività dell’impresa.
Inoltre, risulta essere fondamentale nei rapporti con gli istituti di credito ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa, perché permette di fornire alle banche informazioni puntuali e aggiornate sulla situazione attuale, ma soprattutto prospettica dell’impresa.

Gli obblighi stabiliti dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 14/2019, ossia il nuovo Codice della Crisi di Impresa, sono stati modificati gli articoli 2086 e 2476 del Codice civile.
Il primo indica che “L’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.
Mentre il secondo articolo stabilisce che “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.

Doveri e responsabilità di imprenditori e amministratori

A prescindere dal fatto che l’azienda si trovi in uno stato di salute o di crisi, l’imprenditore è obbligato, per legge, ad adottare delle procedure che garantiscano l’adeguatezza dei sistemi amministrativi, contabili e organizzativi della sua impresa, naturalmente in funzione della dimensione e della complessità di quest’ultima.

L’inosservanza delle disposizioni dell’art. 2086 comporta responsabilità direttamente in capo all’amministratore. Infatti, nei casi di insolvenza dell’impresa e/o del venir meno della continuità aziendale, il nuovo impianto normativo prevede che sia l’amministratore a risarcire i creditori della società, anche con il proprio patrimonio personale. In altri termini l’amministratore diventa illimitatamente responsabile dei debiti maturati sin dai primi sintomi della crisi, se non dimostra di aver istituito, già in precedenza e a regime, processi di gestione delle varie aree aziendali e attività di programmazione e controllo.

È quindi necessario che l’imprenditore sia in grado di attestare l’adeguatezza dei propri assetti attraverso la redazione di un report. Inoltre, in tema di bilanci, le società dovranno dettagliare le informazioni sugli adeguati assetti all’interno della relazione sulla gestione, mentre chi redige il bilancio in forma abbreviata dovrà inserire l’informativa nel verbale del Consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio annuale e all’interno della nota integrativa.

START-UP INNOVATIVE

Le Start-Up innovative sono società di capitali, residenti in Italia, che hanno come attività principale o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. È considerata Start-Up innovativa un’impresa iscritta in una sezione speciale del Registro delle imprese e deve essere in possesso di determinati requisiti.

REQUISITI

La Start-Up deve rispettare alcuni requisiti:
  • non deve essere quotata
  • deve essere costituita da massimo 60 mesi
  • deve presentare un valore totale della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro
  • non deve distribuire e aver distribuito utili
  • non deve essere stata istituita mediante fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda

CARATTERISTICHE

La Start-Up deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
  • i 2/3 dei dipendenti o collaboratori devono possedere una laurea magistrale, oppure 1/3 di soggetti tra cui dottorati, dottorandi o laureati che possiedono almeno tre anni di attività di ricerca certificata
  • deve disporre di un brevetto registrato (privativa industriale) afferente all’attività dell’impresa

VANTAGGI

Le Start-Up innovative possono godere di diversi vantaggi:
  • possono redigere l’atto costitutivo con una procedura semplificata
  • hanno accesso gratuito e semplificato al Fondo di garanzia per le Pmi
  • possono accedere al bando Smart & Start, uno strumento agevolativo di Invitalia che concede alle Start-up contributi e finanziamenti agevolati
  • possono utilizzare le campagne di equity crowdfunding per raccogliere capitali
  • possono pagare attraverso l’assegnazione di quote o azioni della società ovvero attraverso strumenti di partecipazione al capitale (work for equity)
  • sono esenti dai bolli e dai diritti dovuti per gli adempimenti al Registro delle Imprese
  • possono prevedere specifiche deroghe societarie per avere una maggiore flessibilità decisionale e organizzativa
  • possono utilizzare contratti di lavoro più flessibili, a tempo determinato e con un numero di rinnovi illimitato. Hanno la possibilità di sfruttare gli incentivi messi a disposizione di chi investe e trasformarsi in Pmi innovative continuando ad usufruire dei numerosi benefici

Bonus Mobili ed Elettrodomestici: cosa cambia nel 2024

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è in vigore anche per il 2024 ma con una novità: il tetto di spesa massimo su cui calcolare la detrazione Irpef passa da 8.000 euro a 5.000 euro (comprensivi di eventuali spese di trasporto e montaggio). Le altre regole per usufruire del bonus restano invariate.
La misura introdotta con il Decreto Legge n.63/2013, nel 2022, 2023 e 2024 è stata estesa alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Come funziona

Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici prevede una detrazione Irpef del 50% applicabile alle spese sostenute per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2024, di arredi e grandi elettrodomestici destinati ad ammobiliare un’unità abitativa in ristrutturazione.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e viene calcolata su un totale complessivo di 5.000 euro. Tale importo fa riferimento alla singola unità immobiliare quindi se vengono eseguiti lavori di ristrutturazione su più unità abitative ciascuna ha diritto al Bonus Mobili.
Per poter fruire dell’agevolazione il richiedente deve aver avviato un intervento di ristrutturazione edilizia dopo il 1° gennaio 2023 e la data di inizio lavori deve essere antecedente a quella dell’acquisto dei mobili col Bonus. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico o carta di debito o credito (non è consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento).

Chi può richiederlo

Il Bonus Mobili può essere richiesto senza limitazioni ISEE, esclusivamente dal contribuente che effettua i pagamenti per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici destinati all’immobile oggetto di lavori e che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione può essere ripartita tra diversi soggetti solo nel momento in cui ognuno di questi partecipi sia alle spese per i lavori di ristrutturazione sia a quelle per l’acquisto dei mobili.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, come specifica l’Agenzia delle Entrate “a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento”.

Come richiederlo

Per ottenere la detrazione è necessario indicare nella dichiarazione dei Redditi (ovvero nel Modello 730 oppure in quello destinato ai Redditi Persone Fisiche) le spese che sono state sostenute. Come riportato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, chi vuole usufruire del Bonus Mobili deve conservare le ricevute di pagamento, la documentazione di addebito sul conto corrente e le fatture di acquisto, che devono riportare la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati.

Cosa si può acquistare

I mobili nuovi e i grandi elettrodomestici che si acquistano, per poter rientrare nel bonus e fruire della detrazione Irpef del 50% devono rispettare determinati requisiti in materia di classe ambientale.
Le spese ammissibili comprendono:
  • mobili e arredi (etti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, etc.);
  • forni di classe energetica A o superiore;
  • lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie (classe non inferiore a E);
  • frigoriferi e congelatori (classe F o superiore)
Rientrano nelle spese ammissibili anche materassi, illuminazione, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti, radiatori e ventilatori elettrici e condizionatori mentre non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi d’arredo.
Nell’importo totale su cui viene calcolata la detrazione Irpef possono essere incluse anche le spese di trasporto e montaggio, solo se sostenute con metodi di pagamento ammessi (bonifico o carta di credito o debito).

Quali interventi edilizi danno diritto al Bonus Mobili?

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di poter fruire della detrazione Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici comprendono:
  • il restauro e il risanamento conservativo delle singole unità abitative o di parti comuni di condomini;
  • la ristrutturazione edilizia eseguita sulle singole unità abitative o parti comuni di edifici residenziali;
  • la manutenzione straordinaria, ovvero l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione dei servizi igienici, il rifacimento di scale e rampe, la realizzazione di recinzioni e muri di cinta, la sostituzione di tramezzi, etc.) sulle singole unità abitative o parti condominiali;
  • gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia come l’installazione di una stufa a pellet o di una pompa di calore e la sostituzione della caldaia;
  • la manutenzione ordinaria che comprende la tinteggiatura, la sostituzione di pavimenti, la sostituzione di infissi esterni, il rifacimento di intonaci interni, etc.) esclusivamente per le parti comuni degli edifici residenziali.

INFOBANDI 1/2024

Le novità in arrivo in ambito di finanza agevolata:
– Linea Simest fiere internazionale (in Italia e all’estero)
– Ricerca e Innova RL 2024
– Anticipazione Industria 5.0

Penali e accordi transattivi: trattamento dell’Iva

Nel corso dell’operatività delle imprese può succedere che accordi o contratti stipulati per l’acquisto o per la cessione di beni e servizi procedano riscontrando intoppi con la controparte. Possono, infatti, sorgere problemi nell’esecuzione del contratto e, per prevenire o evitare liti e controversie, generalmente le parti si accordano per l’erogazione di somme di denaro. Il presente contributo intende fornire delle indicazioni in tema Iva con riferimento alla diversa natura di queste somme e al relativo trattamento dell’Iva.

Somme corrisposte a titolo risarcitorio

La somma che il cedente o prestatore corrisponde a titolo risarcitorio al cessionario o committente, ai fini Iva, è considerata una mera cessione di denaro che, pertanto, è fuori dal campo di applicazione del tributo ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/72. Le somme corrisposte che non presentano alcuna correlazione con la cessione di beni o la prestazione di servizi, che pertanto hanno pura natura risarcitoria di un danno subito anche se l’operazione è andata a buon fine, sono escluse da Iva ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/72.
A titolo di esempio, si può pensare agli importi dovuti a titolo di penalità, ritardi, inadempimento contrattuale dal cessionario, o committente al cedente, o prestatore, oppure le somme che vengono erogate a titolo di ristoro di un danno.

Accordo transattivo

Comprendere il corretto inquadramento Iva non è così pacifico nel caso di corrispettivi erogati o ricevuti a fronte di accordo transattivo (ex art. 1965). Si fa riferimento in particolare a un contratto con il quale le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine a una lite già iniziata o prevenire che possa sorgere.
La discriminante per capire la corretta applicazione o meno dell’Iva a somme derivanti da accordo transattivo è verificare se la somma erogata ha un nesso con una nuova prestazione. La correlazione tra il pagamento di una somma di denaro e un obbligo/prestazione determina l’applicazione dell’Iva sulle somme citate.

Ad esempio, nel caso di una somma a saldo e stralcio del credito, essa rappresenta il controvalore alla rinuncia al contenzioso per il risarcimento dei danni verso il cedente o prestatore. In questo caso, la somma rientra nell’ambito di applicazione Iva in quanto si integra il presupposto oggettivo dell’art. 3 comma 1 del DPR 633/72, dato che il corrispettivo percepito/erogato è a fronte della rinuncia ad azioni contro la parte. Si è dunque in presenza di un nesso tra l’obbligo di “non fare” (non agire) e il pagamento.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 633/1972 per prestazioni di servizi, si considerano quelle prestazioni rese dietro corrispettivo, che derivano anche da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere. Come sempre, con riferimento all’applicazione dell’Iva, è necessario comprendere il nucleo degli accordi per non incorrere in errata applicazione del tributo.

INFOBANDI 16/2023

Le ultime novità in materia di finanza agevolata:
– Bando CCIAA di Brescia Ferie 2023
– Bando CCIAA di Brescia Sicurezza e ambiente 2023
– Bando formare per assumere
– Bando Brevetti Regione Lombardia

Q-AID: Certificazione ISO 9001 e servizi alle imprese

Q-Aid Certification Body inizia la propria attività a Brescia nel 2009 con la certificazione dei sistemi di gestione ISO 9001. Cresciuta varcando i confini nazionali, ha creato un dinamico network per offrire ulteriori servizi strategici alle imprese. Dal 2016 inizia il percorso di sviluppo come Q-Aid Holding, che oggi consta in Italia di un organismo di certificazione, un organismo di ispezione e di una società che eroga corsi di alta formazione, e di un ente estero, nell’area dei Balcani, accreditato sulla sicurezza dei dati informatici. Tutte le attività sono dotate di accreditamento nazionale ed europeo. Con uffici a Brescia, Torino, Milano, Campione d’Italia e Sofia, uno dei principali obiettivi di Q-Aid è quello di offrire un ventaglio sempre maggiore di profili certificabili, assecondando le esigenze di un mercato in piena evoluzione e consapevole dell’importanza degli investimenti sulle qualifiche personali.

Certificazioni e sostenibilità

Q-Aid ha progressivamente sviluppato un’offerta di strumenti orientati al sociale grazie alle recenti certificazioni per la Parità di genere e l’imminente certificazione per l’Accessibilità per le strutture ricettive e gli impianti sportivi. A favore della diffusione di energie pulite e accessibili, la proposta di Q-Aid affianca le consolidate certificazioni ambientali e nell’ambito della gestione dell’energia, la certificazione di prodotto per il contenuto di riciclato nei prodotti da costruzione e la certificazione delle organizzazioni che recuperano i rifiuti per reinserirli nel ciclo produttivo.

In crescita, con al fianco NK

La crescita di Q-Aid è stata costantemente supportata da Network and Knowledge, che ha seguito la Società sotto diversi aspetti. Il CEO Giuseppe Ducoli racconta come NK ha monitorato periodicamente la struttura economica aziendale di Q-Aid, anche a livello consolidato di gruppo, attraverso una puntuale analisi dei costi e dei ricavi, nonché supportato l’imprenditore nell’implementazione della strategie aziendali. “Inoltre – aggiunge Ducoli – NK, attraverso l’accesso a una rete di professionisti coordinata da Open Network, permette alle aziende clienti di accedere a servizi qualificati di alto profilo”.