MODELLO F24

Usato per versare tributi e contributi, si distingue in quattro diverse tipologie in base alle specifiche imposte da pagare: Ordinario, Semplificato, Edile e Accise.

Le modalità di pagamento sono diverse a seconda che il contribuente sia o meno titolare di partita Iva.

Cos’è?

È il modello utilizzato per versare le imposte. Viene definito “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.
Se il contribuente ha un’imposta da pagare, ad esempio l’Imu sulla seconda casa, ma al tempo stesso dalla dichiarazione dei redditi è maturato un credito Irpef, è possibile in questo caso effettuare il pagamento dell’Imu utilizzando il credito Irpef.
In altre parole, il contribuente può approfittare di una situazione di credito a suo vantaggio per colmare un debito che ha su un altro fronte.

Quattro tipologie: Ordinario, Semplificato, Elide, Accise

Esistono quattro tipologie di F24:

Modello F24 Ordinario, detto anche unificato, utilizzabile da tutti i contribuenti per il versamento di tutti i tributi;
Modello F24 Semplificato, utilizzabile da tutti, in alternativa all’ordinario, per pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’Imu;
Modello F24 Elide, elementi identificativi, utilizzabile solo nei casi in cui siano necessarie informazioni impossibili da riportare nel modello F24 ordinario;
Modello F24 Accise, utilizzabile per il pagamento delle accise e per i versamenti di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

A cosa serve?

Il contribuente lo utilizza principalmente per pagare:

• imposte sui redditi (Irpef, Ires);
• ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
• Iva;
• Irap;
• addizionali Irpef regionali e comunali;
• interessi;
• accise;
• contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi;
• diritti camerali;
• Imu, Tares, Tari e Tasi;
• tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta;
• Tarsu/Tariffa, Tosap/Cosap: riservato ai Comuni che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate;
• le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, imposta ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, Invim e tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni);
• le somme dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per operazioni inerenti al servizio ipotecario;
• le somme dovute in caso ravvedimento.

Come si effettuano i pagamenti?

Le modalità di versamento cambiano a seconda che il contribuente sia o meno titolare di partita Iva.

Titolari di partita Iva
I titolari di partita Iva sono obbligati a effettuare i versamenti con modalità telematiche e possono:
• pagare direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (cassetto fiscale) oppure mediante i servizi di internet banking;
• avvalersi dell’invio dell’F24 tramite un intermediario abilitato (come il commercialista)

Non è possibile pagare l’F24 in forma cartacea in banca o posta.

Non titolari di partita Iva
Per i non titolari di partita Iva non c’è l’obbligo di versamento tramite il canale telematico, ferma restando, comunque, la possibilità di avvalersi di questa modalità. Possono presentare il Modello F24 in forma cartacea presso una banca o un ufficio postale.
Qualora però il contribuente non titolare di partita Iva dovesse presentare un F24 contenente una o più compensazioni, scatterebbe comunque l’obbligo di trasmissione per via telematica.

8, 5 E 2 PER MILLE

L’8, il 5 e il 2 per mille sono quote dell’imposta Irpef destinate da ciascun contribuente, attraverso la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi) a determinati soggetti, enti, associazioni operanti in diversi ambiti della società:
• l’8 per mille dell’Irpef allo Stato oppure ad un’Istituzione religiosa;
• il 5 per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale;
• il 2 per mille dell’Irpef a favore di un partito politico.

La scelta di destinare l’8, 5 e 2 per mille non è obbligatoria. Non è nemmeno alternativa, quindi, volendo, il contribuente potrebbe anche scegliere di destinare al tempo stesso sia l’8 che il 2 che il 5 per mille. In ogni caso la scelta non comporterebbe nessuna maggiorazione d’imposta. Questo significa che 8, 5 e 2 per mille, nel caso in cui il contribuente scegliesse di destinarli, non sarebbero quote ulteriori caricate sull’imposta, ma sarebbero quote prelevate dall’imposta medesima, che verrebbe comunque pagata.

A chi destinare l’8 x mille?

La destinazione dell’8 per mille dell’Irpef può essere a scopi benefici, sociali, assistenziali, culturali o umanitari, a una delle seguenti istituzioni:

• Stato Italiano;
• Chiesa Cattolica;
• Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno;
• Assemblee di Dio in Italia;
• Chiesa Evangelica Valdese;
• Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
• Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
• Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale;
• Chiesa apostolica in Italia;
• Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia;
• Unione Buddhista Italiana;
• Unione Induista Italiana;
• Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).

Anche in assenza di una scelta individuale da parte del contribuente, l’8 per mille viene comunque attribuito in maniera proporzionale in base alle scelte espresse dagli altri contribuenti.

A chi destinare il 5 x mille?

La scelta del 5 per mille riguarda gli enti che svolgono la loro attività in determinati ambiti sociali, quali ad esempio la ricerca scientifica o la cultura. Il contribuente può effettuare una sola scelta – quindi indicare un solo ente – firmando in uno dei seguenti riquadri:

• sostegno del volontariato e delle Onlus;
• finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università;
• finanziamento della ricerca sanitaria;
• finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
• sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
• sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche;
• sostegno degli enti gestori delle aree protette.

A differenza dell’8 per mille, che comporta una scelta “confinata” entro una lista ristretta di enti, la destinazione del 5 per mille è assolutamente personale e può essere rivolta ad un’organizzazione, ente o associazione specifica, che il contribuente individua direttamente indicandone il codice fiscale.

A chi destinare il 2 x mille?

La scelta del 2 per mille riguarda esclusivamente i partiti politici, il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.
Il contribuente deve apporre la propria firma sul modulo nel riquadro relativo al 2 per mille, indicando nell’apposita casella il codice associato al partito prescelto.

730: SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI

Il contribuente, ai fini della compilazione del Modello 730 (o Modello dei Redditi) deve presentare i documenti che attestano le spese deducibili e le spese detraibili sostenute nell’anno precedente per sé o per i propri familiari fiscalmente a carico. Per queste spese viene infatti riconosciuta una detrazione dall’imposta o una deduzione dal reddito complessivo.

Differenza tra spese detraibili e spese deducibili

Le spese detraibili nel 730 sono le spese che si sottraggono, in percentuale, dall’imposta lorda, a differenza delle spese deducibili che vengono invece sottratte dall’ammontare del reddito complessivo. Se quindi il contribuente ha sostenuto spese sia deducibili che detraibili, prima di tutto il reddito imponibile su cui verrà calcolata l’imposta lorda sarà più basso, perché appunto vi verranno sottratte le spese deducibili. Successivamente, anche l’imposta lorda applicata al reddito imponibile, sarà alleggerita sottraendo una percentuale delle spese detraibili (19% nel caso delle principali tipologie di spesa).

Le principali spese detraibili

• Spese mediche;
• Spese per gli interessi passivi dei mutui per l’acquisto dell’abitazione principale;
• Spese per gli interessi passivi dei mutui per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale;
• Spese di intermediazione immobiliare;
• Spese di assicurazione;
• Spese di istruzione (non universitarie e universitarie);
• Spese in favore dei ragazzi con disturbi dell’apprendimento (DSA);
• Spese funebri;
• Spese per attività sportive praticate dai ragazzi;
• Spese veterinarie;
• Spese per il trasporto pubblico;
• Spese di ristrutturazione (Bonus 50%);
• Spese di risparmio energetico (Ecobonus 65%);
• Spese ai fini del Sismabonus;
• Spese ai fini del Superbonus;
• Spese per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici (Bonus mobili);
• Spese per interventi di sistemazione a verde (Bonus Verde);
• Spese per la rimozione delle barriere architettoniche;
• Tutto il comparto delle erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, Onlus, fondazioni culturali, scientifiche, ecc.

Le principali spese deducibili

• Contributi previdenziali e assistenziali;
• Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
• Assegni periodici corrisposti all’ex coniuge;
• Contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
• Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose;
• Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità;
• Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
• Contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i paesi in via di sviluppo;
• Tutto il comparto delle erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, culturali, scientifiche, ecc.
Transizione 5.0

PIANO TRANSIZIONE 5.0

Il Decreto n.19 del 2 marzo, art.38, Transizione 5.0 introduce un Credito d’Imposta per le imprese italiane, indipendentemente dalla dimensione e settore.
Il credito è concesso in relazione agli investimenti inclusi nel Piano Nazionale Transizione 4.0 con la novità della condizione essenziale che l’investimento determini una riduzione dei consumi energetici nella misura minima del 3-5%, da certificare pre e post investimento.
Il piano incentiva inoltre anche soluzioni per l’autoproduzione di energia (es. fotovoltaico) e la formazione del personale.
I valori del credito d’imposta variano in base alla riduzione dei consumi energetici, con percentuale che variano per investimenti fino a 2,5 milioni dal 35 al 45%.
Il credito è utilizzabile in compensazione, mediante F24.

Di seguito un approfondimento a cura del nostro partner Open Network.

CATALOGO CORSI 2024

NK in collaborazione con il dipartimento Formazione di Open Network ha sviluppato un calendario di corsi per aiutare le aziende a sviluppare competenze professionali, soddisfando le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Scarica il catalogo completo.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le principali novità

Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcuni redditi che in precedenza era necessario dichiarare con il modello redditi PF. In particolare:
  • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni (Quadro L); 
  • per dichiarare redditi di capitale estero assoggettati a imposta sostitutiva (Quadro L);
  • investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta criptoattività, Quadro W).

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione

Le mance destinate ai lavoratori nei settori della ristorazione e delle attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

È ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha previsto numerose modifiche alle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo, prevedendo un nuovo regime di tassazione delle somme percepite da soggetti che prestano la propria attività in favore di SSD e ASD.
In pratica, i compensi sportivi (in forma subordinata o co.co.co.), compresi i redditi percepiti per l’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta in ambito sportivo, nonché le retribuzioni degli sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, erogati a partire dal 1° luglio 2023, rientrano tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, godendo di una soglia di esenzione dall’imposta pari a 15.000€. Oltre detta soglia, i redditi risultano imponibili a tassazione ordinaria.
Per i compensi sportivi percepiti fino al 30 giugno 2023, continua ad applicarsi la precedente disciplina di cui all’art. 67, TUIR; tali redditi rientrano quindi tra i redditi diversi ed è applicata:
  • un’esenzione per i primi 10.000€ di reddito;
  • una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%) sugli ulteriori 20.658,28€;
  • una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%) sulle somme eccedenti.
Si sottolinea, tuttavia, che il limite di esenzione pari a 15.000€ è unico per l’intero anno, ciò significa che per la determinazione della quota di reddito esente, è necessario tenere conto anche dei compensi sportivi percepiti entro il 30 giugno 2023, soggetti alla precedente disciplina e dichiarati quali redditi diversi.

Detrazione Super bonus

Su opzione del contribuente per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare per una ripartizione in dieci rate (in luogo delle 4 ordinarie). Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.

Detrazione bonus mobili

Per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000€ . È importate, però, verificare i requisiti degli elettrodomestici in quanto è necessario che la classe non sia inferiore a “A” per i forni, “E” per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie ed “F” per i frigoriferi e congelatori.

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

È riconosciuta una detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.

Crediti d’imposta

Per l’anno 2023 sono stati riproposti i seguenti crediti d’imposta ed in particolare:
  • il credito d’imposta per l’acquisto prima casa under 36 viene prorogato per tutti gli atti stipulati fino al 31.12.2023;
  • il credito d’imposta “Sport bonus” viene riconosciuto per l’anno 2023 ma solo per i titolari di reddito d’impresa.

ALTRE INFORMAZIONI

Investimenti/immobili detenuti all’estero
Vige l’obbligo da parte delle persone fisiche di dichiarare:
  • tutti gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dal valore complessivo degli stessi; tale obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno 2023 si è proceduto a disinvestirli totalmente;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute estere, comprese criptovalute;
  • tutti gli immobili detenuti all’estero;
  • tutti i beni mobili suscettibili di utilizzazione economica (preziosi, opere d’arte, yacht, ecc) detenuti all’estero;
  • la situazione degli immobili detenuti all’estero, qualora sia rimasta invariata rispetto a quella dell’anno precedente non sarà obbligatoria la compilazione del relativo quadro in dichiarazione.
Si ricorda, infine, che è dovuta un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Per il conteggio di tale imposta è necessario che ci venga comunicato:
  • il valore dell’immobile dato dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato;
  • il valore di mercato dell’immobilizzazione finanziaria rilevato alla data del 31/12/2023;
  • l’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui è ubicato l’immobile e/o sono detenute le attività finanziarie.

Interessi passivi per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale

Per quanto riguarda gli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutuo ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale è necessario individuare separatamente gli importi relativi a contratti di mutuo stipulati fino al 31.12.2021 e quelli a decorrere dal 01.01.2022 (anche in caso di accollo, subentro o rinegoziazione). Questa suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo in presenza del “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” compreso tra 15.001€ e 28.000€.

ADOZIONE ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

La legge ha introdotto obblighi a carico degli imprenditori (sia individuali sia amministratori di società) in tema di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

COSA SIGNIFICA ADOTTARE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE?

La norma non dà una definizione precisa. Di fatto significa mappare lo stato di salute dell’impresa e implementare protocolli, anche semplici, che permettano dal lato amministrativo-contabile di garantire completezza, correttezza e tempestività di un’informativa societaria attendibile ai fini della programmazione e della consuntivazione.
Dal lato organizzativo, invece, consente di definire le funzioni del personale impiegato in azienda, di verificare che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, di percepire e misurare eventuali inefficienze organizzative.
Un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile si caratterizza dunque come un insieme sistemico di strumenti e procedure che garantiscano costantemente e prospetticamente la rilevazione precoce degli indizi di squilibrio economico-finanziario.

Quali sono i vantaggi?

Introdurre in azienda un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini dell’individuazione degli indizi di crisi e del monitoraggio della continuità aziendale, è diventato un obbligo giuridico al pari della redazione del bilancio annuale di esercizio, poiché questo nuovo adempimento è previsto direttamente dal Codice civile.
È altrettanto vero però che l’attivazione o il miglioramento dei sistemi di controllo interno rappresenta anche un’opportunità per rendere più efficiente la gestione societaria e incrementare la produttività dell’impresa.
Inoltre, risulta essere fondamentale nei rapporti con gli istituti di credito ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa, perché permette di fornire alle banche informazioni puntuali e aggiornate sulla situazione attuale, ma soprattutto prospettica dell’impresa.

Gli obblighi stabiliti dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 14/2019, ossia il nuovo Codice della Crisi di Impresa, sono stati modificati gli articoli 2086 e 2476 del Codice civile.
Il primo indica che “L’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.
Mentre il secondo articolo stabilisce che “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.

Doveri e responsabilità di imprenditori e amministratori

A prescindere dal fatto che l’azienda si trovi in uno stato di salute o di crisi, l’imprenditore è obbligato, per legge, ad adottare delle procedure che garantiscano l’adeguatezza dei sistemi amministrativi, contabili e organizzativi della sua impresa, naturalmente in funzione della dimensione e della complessità di quest’ultima.

L’inosservanza delle disposizioni dell’art. 2086 comporta responsabilità direttamente in capo all’amministratore. Infatti, nei casi di insolvenza dell’impresa e/o del venir meno della continuità aziendale, il nuovo impianto normativo prevede che sia l’amministratore a risarcire i creditori della società, anche con il proprio patrimonio personale. In altri termini l’amministratore diventa illimitatamente responsabile dei debiti maturati sin dai primi sintomi della crisi, se non dimostra di aver istituito, già in precedenza e a regime, processi di gestione delle varie aree aziendali e attività di programmazione e controllo.

È quindi necessario che l’imprenditore sia in grado di attestare l’adeguatezza dei propri assetti attraverso la redazione di un report. Inoltre, in tema di bilanci, le società dovranno dettagliare le informazioni sugli adeguati assetti all’interno della relazione sulla gestione, mentre chi redige il bilancio in forma abbreviata dovrà inserire l’informativa nel verbale del Consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio annuale e all’interno della nota integrativa.

START-UP INNOVATIVE

Le Start-Up innovative sono società di capitali, residenti in Italia, che hanno come attività principale o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. È considerata Start-Up innovativa un’impresa iscritta in una sezione speciale del Registro delle imprese e deve essere in possesso di determinati requisiti.

REQUISITI

La Start-Up deve rispettare alcuni requisiti:
  • non deve essere quotata
  • deve essere costituita da massimo 60 mesi
  • deve presentare un valore totale della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro
  • non deve distribuire e aver distribuito utili
  • non deve essere stata istituita mediante fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda

CARATTERISTICHE

La Start-Up deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
  • i 2/3 dei dipendenti o collaboratori devono possedere una laurea magistrale, oppure 1/3 di soggetti tra cui dottorati, dottorandi o laureati che possiedono almeno tre anni di attività di ricerca certificata
  • deve disporre di un brevetto registrato (privativa industriale) afferente all’attività dell’impresa

VANTAGGI

Le Start-Up innovative possono godere di diversi vantaggi:
  • possono redigere l’atto costitutivo con una procedura semplificata
  • hanno accesso gratuito e semplificato al Fondo di garanzia per le Pmi
  • possono accedere al bando Smart & Start, uno strumento agevolativo di Invitalia che concede alle Start-up contributi e finanziamenti agevolati
  • possono utilizzare le campagne di equity crowdfunding per raccogliere capitali
  • possono pagare attraverso l’assegnazione di quote o azioni della società ovvero attraverso strumenti di partecipazione al capitale (work for equity)
  • sono esenti dai bolli e dai diritti dovuti per gli adempimenti al Registro delle Imprese
  • possono prevedere specifiche deroghe societarie per avere una maggiore flessibilità decisionale e organizzativa
  • possono utilizzare contratti di lavoro più flessibili, a tempo determinato e con un numero di rinnovi illimitato. Hanno la possibilità di sfruttare gli incentivi messi a disposizione di chi investe e trasformarsi in Pmi innovative continuando ad usufruire dei numerosi benefici