START-UP INNOVATIVE

Le Start-Up innovative sono società di capitali, residenti in Italia, che hanno come attività principale o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. È considerata Start-Up innovativa un’impresa iscritta in una sezione speciale del Registro delle imprese e deve essere in possesso di determinati requisiti.

REQUISITI

La Start-Up deve rispettare alcuni requisiti:
  • non deve essere quotata
  • deve essere costituita da massimo 60 mesi
  • deve presentare un valore totale della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro
  • non deve distribuire e aver distribuito utili
  • non deve essere stata istituita mediante fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda

CARATTERISTICHE

La Start-Up deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
  • i 2/3 dei dipendenti o collaboratori devono possedere una laurea magistrale, oppure 1/3 di soggetti tra cui dottorati, dottorandi o laureati che possiedono almeno tre anni di attività di ricerca certificata
  • deve disporre di un brevetto registrato (privativa industriale) afferente all’attività dell’impresa

VANTAGGI

Le Start-Up innovative possono godere di diversi vantaggi:
  • possono redigere l’atto costitutivo con una procedura semplificata
  • hanno accesso gratuito e semplificato al Fondo di garanzia per le Pmi
  • possono accedere al bando Smart & Start, uno strumento agevolativo di Invitalia che concede alle Start-up contributi e finanziamenti agevolati
  • possono utilizzare le campagne di equity crowdfunding per raccogliere capitali
  • possono pagare attraverso l’assegnazione di quote o azioni della società ovvero attraverso strumenti di partecipazione al capitale (work for equity)
  • sono esenti dai bolli e dai diritti dovuti per gli adempimenti al Registro delle Imprese
  • possono prevedere specifiche deroghe societarie per avere una maggiore flessibilità decisionale e organizzativa
  • possono utilizzare contratti di lavoro più flessibili, a tempo determinato e con un numero di rinnovi illimitato. Hanno la possibilità di sfruttare gli incentivi messi a disposizione di chi investe e trasformarsi in Pmi innovative continuando ad usufruire dei numerosi benefici

RITENUTA BONIFICI PER LAVORI EDILIZI

Dal 1° marzo 2024 cambia la ritenuta sui bonifici per i bonus edilizi. La Legge di Bilancio 2024 ha stabilito che la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai pagamenti per lavori di ristrutturazione edilizia aumenta dall’8% all’11%.
Le banche e le Poste Italiane Spa opereranno dunque, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma.
La ritenuta d’acconto sul bonifico “parlante” – inizialmente del 10%, passata poi al 4% e successivamente all’8%, viene alzata e portata così all’11% – viene applicata ai pagamenti effettuati con bonifico che riguardano le seguenti agevolazioni edilizie: Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus casa 50% e bonus barriere architettoniche 75%.

Come effettuare il bonifico “parlante”

Per poter usufruire della detrazione, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale deve risultare:
  • la causale del versamento (normata dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986);
  • il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
Nel caso in cui più soggetti sostengano la spesa, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutte le persone che intendono fruire della detrazione.
Può verificarsi la situazione in cui gli interventi vengano realizzati sulle parti comuni condominiali. In questo caso, oltre al codice fiscale del condominio, è necessario che venga indicato anche quello dell’amministratore o di altro condominio che effettua il pagamento.
Nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

NK OPEN PARTNER: UN PERCORSO PER DIVENTARE COMMERCIALISTA DA PROTAGONISTA

NK Open Partner è un percorso di formazione di alto livello, svolto sia in aula, tramite ‘NK Academy’, sia sul campo, con la prospettiva di un futuro ruolo di primo piano all’interno della nostra struttura societaria.
Per quanto riguarda la formazione, al neolaureato si garantisce un percorso della durata di 6 anni:

PRIMO TRIENNIO

Nel corso del primo triennio il professionista è inquadrato come professionista “junior” e viene affiancato da un professionista “senior” e da un contabile, entrambi con pluriennale esperienza, che fungono da tutor formativi.
In questo primo periodo, il professionista acquisisce l’autonomia per svolgere tutti gli adempimenti contabili, fiscali e societari ordinari.
Gli strumenti a disposizione del professionista junior sono rappresentati da corsi specifici organizzati direttamente da NK Academy (8 incontri all’anno della durata di mezza giornata ciascuno) e dalla formazione sul campo, attraverso l’attività professionale svolta a fianco del professionista senior o di altri dipendenti e collaboratori dello studio.
Tra il secondo e il terzo anno al professionista junior verrà attribuito un pacchetto di clienti. Al termine del primo triennio, un comitato interno valuterà il raggiungimento degli obbiettivi da parte del professionista junior e l’idoneità di quest’ultimo al passaggio alla qualifica di professionista “senior”.

SECONDO TRIENNIO

Nel corso del secondo triennio il professionista, ormai diventato senior, si relazionerà direttamente con i partner di studio e sarà coinvolto nella consulenza diretta al cliente, che comprende la trattazione di tematiche fiscali e societarie specifiche e di più alto livello, come le operazioni straordinarie di acquisizione o riorganizzazione, nonché la consulenza aziendale. A tale scopo, oltre all’affiancamento del professionista senior ai partner di studio, è prevista la partecipazione ad una BUSINESS SCHOOL, grazie alla quale il professionista verrà formato in tutte le funzioni aziendali (AFC, HR, vendite, marketing, innovazione e digitalizzazione), in modo che il commercialista possa diventare il punto di riferimento dei propri clienti, aiutando gli imprenditori a strutturare le aziende nelle funzioni chiave, per renderle più competitive nel loro mercato di riferimento.
Continua comunque anche nel secondo triennio la formazione svolta da NK ACADEMY, con gli incontri periodici proposti nelle stesse modalità del primo triennio.
Al termine del secondo triennio, verrà valutata la maturità professionale della risorsa e, ricorrendone le condizioni, si potrà aprire la possibilità di gestire in autonomia uno studio territoriale del gruppo NK. Inizierà quindi un percorso di formazione di sei mesi sulla gestione dello studio professionale.

LOCAZIONI BREVI

L’articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2024, ha previsto una novità per le locazioni brevi, dette anche affitti brevi.

COSA SONO

Le locazioni brevi sono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo inclusi anche quelli che prevedono la prestazione dei servizi (biancheria, pulizia, ecc.). La durata non deve essere superiore a 30 giorni e devono essere stipulati da persone fisiche, esterne dall’esercizio di attività d’impresa, in modo diretto oppure tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

IMPOSTE

La tassazione può avvenire attraverso due opzioni:
  • tassazione ordinaria Irpef e relative addizionali
  • cedolare secca 21%/26%
Le locazioni brevi sono diventate particolarmente popolari grazie alla diffusione di piattaforme online come Airbnb.

CEDOLARE SECCA

La novità in merito alla cedolare secca è il passaggio dal 21% al 26% per le locazioni brevi.
L’aliquota ordinaria del 21% viene applicata quando il contribuente possiede solo un immobile locato con affitto breve; mentre il prelievo della cedolare passa al 26% sui redditi che derivano dalla locazione breve di più immobili.
Questa opzione può essere applicata dal secondo immobile fino al quarto; nel momento in cui il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili la cedolare secca non viene applicata perché ricade nell’ambito dell’esercizio di impresa e come da Codice Ateco 55.20.21 è obbligatoria la conseguente l’apertura della partita Iva.
In presenza di più locazioni brevi, la scelta su cui applicare l’aliquota del 21% è rimessa alla volontà del contribuente. Il locatore è libero di scegliere di applicare il 21% al contratto con canone più elevato in quanto il legislatore non ha indicato un criterio in base al quale scegliere.

RITENUTA

Gli intermediari che intervengono nel pagamento operano, a titolo di acconto, una ritenuta pari al 21%.

OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI

Le piattaforme intermediari tramite le quali vengono conclusi i contratti di locazione breve, ai sensi della Direttiva europea DAC7 e al successivo provvedimento interno n. 86984 dell’Agenzia delle entrate devono comunicare all’amministrazione finanziaria tutti i dati in loro possesso.
Le informazioni vanno comunicate entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO – LIMITI E ADEMPIMENTI

La tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria per tutti i soggetti che per due esercizi consecutivi superano i limiti di: 5,164 milioni di euro per i ricavi e 1,1 milioni di euro per le rimanenze finali.
L’obbligo decorre dal secondo anno successivo alle condizioni indicate e cessa dal primo periodo di imposta successivo al momento in cui per due anni consecutivi l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori.

COME FUNZIONA

All’interno delle scritture devono essere registrate le quantità entrate e uscite in merito a:
  • merci, semilavorati, prodotti finiti, nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati;
  • imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
  • materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione.
Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in modalità riepilogativa con periodicità non superiore al mese.
Alla fine del periodo d’imposta è possibile annotare nelle scritture i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

COSA SI PUÒ ESCLUDERE

Possono essere esclusi dalle scritture ausiliarie di magazzino tutti i movimenti che riguardano i singoli beni o le categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati.
I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2024

L’agevolazione è dedicata a coloro che effettuano dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 interventi per superare ed eliminare le barriere architettoniche su edifici già esistenti.
La detrazione prevista è del 75% e il massimale di spesa varia a seconda dell’edificio su cui vengono eseguiti i lavori. L’importo massimo per gli edifici unifamiliari e indipendenti è di 50.000 € e diminuisce a € 40.000 / 30.000 per i condomini a seconda del numero di unità che lo compongono.

COME FUNZIONA

Il credito può essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo, in alternativa i contribuenti possono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura che a decorrere dal 30 dicembre 2023 è consentito solo se in presenza di determinate condizioni tra cui:
  • interventi su parti comuni di condomini a prevalente destinazione abitativa;
  • interventi su edifici unifamiliari/unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, tenendo presente alcuni presupposti. Una prima condizione è relativa al contribuente che deve avere un “reddito di riferimento” non superiore a € 15.000 e deve risultare titolare di diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto/nuda proprietà, diritto di abitazione, ecc.) escludendo l’affitto; inoltre, l’unità immobiliare deve essere adibita come abitazione principale;
  • interventi su unità immobiliari nel cui nucleo familiare sia presente un disabile (L.104/92), senza alcun limite di reddito.
L’opzione è consentita anche per gli interventi:
  • non in edilizia libera, se prima del 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Salva Spese) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • in edilizia libera, se prima del 30 dicembre 2023 siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e sia stato versato un acconto sul prezzo.

COSA RIENTRA NELL’AGEVOLAZIONE

Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per scale, rampe, installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. I requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989 devono risultare da asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

INFOBANDI 2/2024

Le novità in ambito di finanza agevolata per il mese di febbraio:
– Bando Digital Transformation
– Bando Innovacultura 2024
– Misura “Eccellenze gastronomiche” (Investimenti produttivi)
– Misura “Eccellenze gastronomiche” (Linea assunzioni)

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: COSA CAMBIA NEL 2024

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è in vigore anche per il 2024 ma con una novità: il tetto di spesa massimo su cui calcolare la detrazione Irpef passa da 8.000 euro a 5.000 euro (comprensivi di eventuali spese di trasporto e montaggio). Le altre regole per usufruire del bonus restano invariate.
La misura introdotta con il Decreto Legge n.63/2013, nel 2022, 2023 e 2024 è stata estesa alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Come funziona

Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici prevede una detrazione Irpef del 50% applicabile alle spese sostenute per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2024, di arredi e grandi elettrodomestici destinati ad ammobiliare un’unità abitativa in ristrutturazione.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e viene calcolata su un totale complessivo di 5.000 euro. Tale importo fa riferimento alla singola unità immobiliare quindi se vengono eseguiti lavori di ristrutturazione su più unità abitative ciascuna ha diritto al Bonus Mobili.
Per poter fruire dell’agevolazione il richiedente deve aver avviato un intervento di ristrutturazione edilizia dopo il 1° gennaio 2023 e la data di inizio lavori deve essere antecedente a quella dell’acquisto dei mobili col Bonus. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico o carta di debito o credito (non è consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento).

Chi può richiederlo

Il Bonus Mobili può essere richiesto senza limitazioni ISEE, esclusivamente dal contribuente che effettua i pagamenti per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici destinati all’immobile oggetto di lavori e che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione può essere ripartita tra diversi soggetti solo nel momento in cui ognuno di questi partecipi sia alle spese per i lavori di ristrutturazione sia a quelle per l’acquisto dei mobili.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, come specifica l’Agenzia delle Entrate “a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento”.

Come richiederlo

Per ottenere la detrazione è necessario indicare nella dichiarazione dei Redditi (ovvero nel Modello 730 oppure in quello destinato ai Redditi Persone Fisiche) le spese che sono state sostenute. Come riportato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, chi vuole usufruire del Bonus Mobili deve conservare le ricevute di pagamento, la documentazione di addebito sul conto corrente e le fatture di acquisto, che devono riportare la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati.

Cosa si può acquistare

I mobili nuovi e i grandi elettrodomestici che si acquistano, per poter rientrare nel bonus e fruire della detrazione Irpef del 50% devono rispettare determinati requisiti in materia di classe ambientale.
Le spese ammissibili comprendono:
  • mobili e arredi (etti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, etc.);
  • forni di classe energetica A o superiore;
  • lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie (classe non inferiore a E);
  • frigoriferi e congelatori (classe F o superiore)
Rientrano nelle spese ammissibili anche materassi, illuminazione, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti, radiatori e ventilatori elettrici e condizionatori mentre non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi d’arredo.
Nell’importo totale su cui viene calcolata la detrazione Irpef possono essere incluse anche le spese di trasporto e montaggio, solo se sostenute con metodi di pagamento ammessi (bonifico o carta di credito o debito).

Quali interventi edilizi danno diritto al Bonus Mobili?

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di poter fruire della detrazione Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici comprendono:
  • il restauro e il risanamento conservativo delle singole unità abitative o di parti comuni di condomini;
  • la ristrutturazione edilizia eseguita sulle singole unità abitative o parti comuni di edifici residenziali;
  • la manutenzione straordinaria, ovvero l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione dei servizi igienici, il rifacimento di scale e rampe, la realizzazione di recinzioni e muri di cinta, la sostituzione di tramezzi, etc.) sulle singole unità abitative o parti condominiali;
  • gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia come l’installazione di una stufa a pellet o di una pompa di calore e la sostituzione della caldaia;
  • la manutenzione ordinaria che comprende la tinteggiatura, la sostituzione di pavimenti, la sostituzione di infissi esterni, il rifacimento di intonaci interni, etc.) esclusivamente per le parti comuni degli edifici residenziali.

INFOBANDI 1/2024

Le novità in arrivo in ambito di finanza agevolata:
– Linea Simest fiere internazionale (in Italia e all’estero)
– Ricerca e Innova RL 2024
– Anticipazione Industria 5.0

PENALI E ACCORDI TRANSATTIVI: TRATTAMENTO DELL’IVA

Nel corso dell’operatività delle imprese può succedere che accordi o contratti stipulati per l’acquisto o per la cessione di beni e servizi procedano riscontrando intoppi con la controparte. Possono, infatti, sorgere problemi nell’esecuzione del contratto e, per prevenire o evitare liti e controversie, generalmente le parti si accordano per l’erogazione di somme di denaro. Il presente contributo intende fornire delle indicazioni in tema Iva con riferimento alla diversa natura di queste somme e al relativo trattamento dell’Iva.

Somme corrisposte a titolo risarcitorio

La somma che il cedente o prestatore corrisponde a titolo risarcitorio al cessionario o committente, ai fini Iva, è considerata una mera cessione di denaro che, pertanto, è fuori dal campo di applicazione del tributo ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/72. Le somme corrisposte che non presentano alcuna correlazione con la cessione di beni o la prestazione di servizi, che pertanto hanno pura natura risarcitoria di un danno subito anche se l’operazione è andata a buon fine, sono escluse da Iva ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/72.
A titolo di esempio, si può pensare agli importi dovuti a titolo di penalità, ritardi, inadempimento contrattuale dal cessionario, o committente al cedente, o prestatore, oppure le somme che vengono erogate a titolo di ristoro di un danno.

Accordo transattivo

Comprendere il corretto inquadramento Iva non è così pacifico nel caso di corrispettivi erogati o ricevuti a fronte di accordo transattivo (ex art. 1965). Si fa riferimento in particolare a un contratto con il quale le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine a una lite già iniziata o prevenire che possa sorgere.
La discriminante per capire la corretta applicazione o meno dell’Iva a somme derivanti da accordo transattivo è verificare se la somma erogata ha un nesso con una nuova prestazione. La correlazione tra il pagamento di una somma di denaro e un obbligo/prestazione determina l’applicazione dell’Iva sulle somme citate.

Ad esempio, nel caso di una somma a saldo e stralcio del credito, essa rappresenta il controvalore alla rinuncia al contenzioso per il risarcimento dei danni verso il cedente o prestatore. In questo caso, la somma rientra nell’ambito di applicazione Iva in quanto si integra il presupposto oggettivo dell’art. 3 comma 1 del DPR 633/72, dato che il corrispettivo percepito/erogato è a fronte della rinuncia ad azioni contro la parte. Si è dunque in presenza di un nesso tra l’obbligo di “non fare” (non agire) e il pagamento.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 633/1972 per prestazioni di servizi, si considerano quelle prestazioni rese dietro corrispettivo, che derivano anche da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere. Come sempre, con riferimento all’applicazione dell’Iva, è necessario comprendere il nucleo degli accordi per non incorrere in errata applicazione del tributo.