DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le principali novità

Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcuni redditi che in precedenza era necessario dichiarare con il modello redditi PF. In particolare:
  • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni (Quadro L); 
  • per dichiarare redditi di capitale estero assoggettati a imposta sostitutiva (Quadro L);
  • investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta criptoattività, Quadro W).

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione

Le mance destinate ai lavoratori nei settori della ristorazione e delle attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

È ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha previsto numerose modifiche alle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo, prevedendo un nuovo regime di tassazione delle somme percepite da soggetti che prestano la propria attività in favore di SSD e ASD.
In pratica, i compensi sportivi (in forma subordinata o co.co.co.), compresi i redditi percepiti per l’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta in ambito sportivo, nonché le retribuzioni degli sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, erogati a partire dal 1° luglio 2023, rientrano tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, godendo di una soglia di esenzione dall’imposta pari a 15.000€. Oltre detta soglia, i redditi risultano imponibili a tassazione ordinaria.
Per i compensi sportivi percepiti fino al 30 giugno 2023, continua ad applicarsi la precedente disciplina di cui all’art. 67, TUIR; tali redditi rientrano quindi tra i redditi diversi ed è applicata:
  • un’esenzione per i primi 10.000€ di reddito;
  • una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%) sugli ulteriori 20.658,28€;
  • una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%) sulle somme eccedenti.
Si sottolinea, tuttavia, che il limite di esenzione pari a 15.000€ è unico per l’intero anno, ciò significa che per la determinazione della quota di reddito esente, è necessario tenere conto anche dei compensi sportivi percepiti entro il 30 giugno 2023, soggetti alla precedente disciplina e dichiarati quali redditi diversi.

Detrazione Super bonus

Su opzione del contribuente per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare per una ripartizione in dieci rate (in luogo delle 4 ordinarie). Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.

Detrazione bonus mobili

Per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000€ . È importate, però, verificare i requisiti degli elettrodomestici in quanto è necessario che la classe non sia inferiore a “A” per i forni, “E” per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie ed “F” per i frigoriferi e congelatori.

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

È riconosciuta una detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.

Crediti d’imposta

Per l’anno 2023 sono stati riproposti i seguenti crediti d’imposta ed in particolare:
  • il credito d’imposta per l’acquisto prima casa under 36 viene prorogato per tutti gli atti stipulati fino al 31.12.2023;
  • il credito d’imposta “Sport bonus” viene riconosciuto per l’anno 2023 ma solo per i titolari di reddito d’impresa.

ALTRE INFORMAZIONI

Investimenti/immobili detenuti all’estero
Vige l’obbligo da parte delle persone fisiche di dichiarare:
  • tutti gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dal valore complessivo degli stessi; tale obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno 2023 si è proceduto a disinvestirli totalmente;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute estere, comprese criptovalute;
  • tutti gli immobili detenuti all’estero;
  • tutti i beni mobili suscettibili di utilizzazione economica (preziosi, opere d’arte, yacht, ecc) detenuti all’estero;
  • la situazione degli immobili detenuti all’estero, qualora sia rimasta invariata rispetto a quella dell’anno precedente non sarà obbligatoria la compilazione del relativo quadro in dichiarazione.
Si ricorda, infine, che è dovuta un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Per il conteggio di tale imposta è necessario che ci venga comunicato:
  • il valore dell’immobile dato dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato;
  • il valore di mercato dell’immobilizzazione finanziaria rilevato alla data del 31/12/2023;
  • l’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui è ubicato l’immobile e/o sono detenute le attività finanziarie.

Interessi passivi per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale

Per quanto riguarda gli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutuo ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale è necessario individuare separatamente gli importi relativi a contratti di mutuo stipulati fino al 31.12.2021 e quelli a decorrere dal 01.01.2022 (anche in caso di accollo, subentro o rinegoziazione). Questa suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo in presenza del “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” compreso tra 15.001€ e 28.000€.

ADOZIONE ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

La legge ha introdotto obblighi a carico degli imprenditori (sia individuali sia amministratori di società) in tema di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

COSA SIGNIFICA ADOTTARE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE?

La norma non dà una definizione precisa. Di fatto significa mappare lo stato di salute dell’impresa e implementare protocolli, anche semplici, che permettano dal lato amministrativo-contabile di garantire completezza, correttezza e tempestività di un’informativa societaria attendibile ai fini della programmazione e della consuntivazione.
Dal lato organizzativo, invece, consente di definire le funzioni del personale impiegato in azienda, di verificare che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, di percepire e misurare eventuali inefficienze organizzative.
Un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile si caratterizza dunque come un insieme sistemico di strumenti e procedure che garantiscano costantemente e prospetticamente la rilevazione precoce degli indizi di squilibrio economico-finanziario.

Quali sono i vantaggi?

Introdurre in azienda un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini dell’individuazione degli indizi di crisi e del monitoraggio della continuità aziendale, è diventato un obbligo giuridico al pari della redazione del bilancio annuale di esercizio, poiché questo nuovo adempimento è previsto direttamente dal Codice civile.
È altrettanto vero però che l’attivazione o il miglioramento dei sistemi di controllo interno rappresenta anche un’opportunità per rendere più efficiente la gestione societaria e incrementare la produttività dell’impresa.
Inoltre, risulta essere fondamentale nei rapporti con gli istituti di credito ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa, perché permette di fornire alle banche informazioni puntuali e aggiornate sulla situazione attuale, ma soprattutto prospettica dell’impresa.

Gli obblighi stabiliti dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 14/2019, ossia il nuovo Codice della Crisi di Impresa, sono stati modificati gli articoli 2086 e 2476 del Codice civile.
Il primo indica che “L’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.
Mentre il secondo articolo stabilisce che “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.

Doveri e responsabilità di imprenditori e amministratori

A prescindere dal fatto che l’azienda si trovi in uno stato di salute o di crisi, l’imprenditore è obbligato, per legge, ad adottare delle procedure che garantiscano l’adeguatezza dei sistemi amministrativi, contabili e organizzativi della sua impresa, naturalmente in funzione della dimensione e della complessità di quest’ultima.

L’inosservanza delle disposizioni dell’art. 2086 comporta responsabilità direttamente in capo all’amministratore. Infatti, nei casi di insolvenza dell’impresa e/o del venir meno della continuità aziendale, il nuovo impianto normativo prevede che sia l’amministratore a risarcire i creditori della società, anche con il proprio patrimonio personale. In altri termini l’amministratore diventa illimitatamente responsabile dei debiti maturati sin dai primi sintomi della crisi, se non dimostra di aver istituito, già in precedenza e a regime, processi di gestione delle varie aree aziendali e attività di programmazione e controllo.

È quindi necessario che l’imprenditore sia in grado di attestare l’adeguatezza dei propri assetti attraverso la redazione di un report. Inoltre, in tema di bilanci, le società dovranno dettagliare le informazioni sugli adeguati assetti all’interno della relazione sulla gestione, mentre chi redige il bilancio in forma abbreviata dovrà inserire l’informativa nel verbale del Consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio annuale e all’interno della nota integrativa.

START-UP INNOVATIVE

Le Start-Up innovative sono società di capitali, residenti in Italia, che hanno come attività principale o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. È considerata Start-Up innovativa un’impresa iscritta in una sezione speciale del Registro delle imprese e deve essere in possesso di determinati requisiti.

REQUISITI

La Start-Up deve rispettare alcuni requisiti:
  • non deve essere quotata
  • deve essere costituita da massimo 60 mesi
  • deve presentare un valore totale della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro
  • non deve distribuire e aver distribuito utili
  • non deve essere stata istituita mediante fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda

CARATTERISTICHE

La Start-Up deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
  • i 2/3 dei dipendenti o collaboratori devono possedere una laurea magistrale, oppure 1/3 di soggetti tra cui dottorati, dottorandi o laureati che possiedono almeno tre anni di attività di ricerca certificata
  • deve disporre di un brevetto registrato (privativa industriale) afferente all’attività dell’impresa

VANTAGGI

Le Start-Up innovative possono godere di diversi vantaggi:
  • possono redigere l’atto costitutivo con una procedura semplificata
  • hanno accesso gratuito e semplificato al Fondo di garanzia per le Pmi
  • possono accedere al bando Smart & Start, uno strumento agevolativo di Invitalia che concede alle Start-up contributi e finanziamenti agevolati
  • possono utilizzare le campagne di equity crowdfunding per raccogliere capitali
  • possono pagare attraverso l’assegnazione di quote o azioni della società ovvero attraverso strumenti di partecipazione al capitale (work for equity)
  • sono esenti dai bolli e dai diritti dovuti per gli adempimenti al Registro delle Imprese
  • possono prevedere specifiche deroghe societarie per avere una maggiore flessibilità decisionale e organizzativa
  • possono utilizzare contratti di lavoro più flessibili, a tempo determinato e con un numero di rinnovi illimitato. Hanno la possibilità di sfruttare gli incentivi messi a disposizione di chi investe e trasformarsi in Pmi innovative continuando ad usufruire dei numerosi benefici

RITENUTA BONIFICI PER LAVORI EDILIZI

Dal 1° marzo 2024 cambia la ritenuta sui bonifici per i bonus edilizi. La Legge di Bilancio 2024 ha stabilito che la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai pagamenti per lavori di ristrutturazione edilizia aumenta dall’8% all’11%.
Le banche e le Poste Italiane Spa opereranno dunque, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma.
La ritenuta d’acconto sul bonifico “parlante” – inizialmente del 10%, passata poi al 4% e successivamente all’8%, viene alzata e portata così all’11% – viene applicata ai pagamenti effettuati con bonifico che riguardano le seguenti agevolazioni edilizie: Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus casa 50% e bonus barriere architettoniche 75%.

Come effettuare il bonifico “parlante”

Per poter usufruire della detrazione, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale deve risultare:
  • la causale del versamento (normata dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986);
  • il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
Nel caso in cui più soggetti sostengano la spesa, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutte le persone che intendono fruire della detrazione.
Può verificarsi la situazione in cui gli interventi vengano realizzati sulle parti comuni condominiali. In questo caso, oltre al codice fiscale del condominio, è necessario che venga indicato anche quello dell’amministratore o di altro condominio che effettua il pagamento.
Nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

NK OPEN PARTNER: UN PERCORSO PER DIVENTARE COMMERCIALISTA DA PROTAGONISTA

NK Open Partner è un percorso di formazione di alto livello, svolto sia in aula, tramite ‘NK Academy’, sia sul campo, con la prospettiva di un futuro ruolo di primo piano all’interno della nostra struttura societaria.
Per quanto riguarda la formazione, al neolaureato si garantisce un percorso della durata di 6 anni:

PRIMO TRIENNIO

Nel corso del primo triennio il professionista è inquadrato come professionista “junior” e viene affiancato da un professionista “senior” e da un contabile, entrambi con pluriennale esperienza, che fungono da tutor formativi.
In questo primo periodo, il professionista acquisisce l’autonomia per svolgere tutti gli adempimenti contabili, fiscali e societari ordinari.
Gli strumenti a disposizione del professionista junior sono rappresentati da corsi specifici organizzati direttamente da NK Academy (8 incontri all’anno della durata di mezza giornata ciascuno) e dalla formazione sul campo, attraverso l’attività professionale svolta a fianco del professionista senior o di altri dipendenti e collaboratori dello studio.
Tra il secondo e il terzo anno al professionista junior verrà attribuito un pacchetto di clienti. Al termine del primo triennio, un comitato interno valuterà il raggiungimento degli obbiettivi da parte del professionista junior e l’idoneità di quest’ultimo al passaggio alla qualifica di professionista “senior”.

SECONDO TRIENNIO

Nel corso del secondo triennio il professionista, ormai diventato senior, si relazionerà direttamente con i partner di studio e sarà coinvolto nella consulenza diretta al cliente, che comprende la trattazione di tematiche fiscali e societarie specifiche e di più alto livello, come le operazioni straordinarie di acquisizione o riorganizzazione, nonché la consulenza aziendale. A tale scopo, oltre all’affiancamento del professionista senior ai partner di studio, è prevista la partecipazione ad una BUSINESS SCHOOL, grazie alla quale il professionista verrà formato in tutte le funzioni aziendali (AFC, HR, vendite, marketing, innovazione e digitalizzazione), in modo che il commercialista possa diventare il punto di riferimento dei propri clienti, aiutando gli imprenditori a strutturare le aziende nelle funzioni chiave, per renderle più competitive nel loro mercato di riferimento.
Continua comunque anche nel secondo triennio la formazione svolta da NK ACADEMY, con gli incontri periodici proposti nelle stesse modalità del primo triennio.
Al termine del secondo triennio, verrà valutata la maturità professionale della risorsa e, ricorrendone le condizioni, si potrà aprire la possibilità di gestire in autonomia uno studio territoriale del gruppo NK. Inizierà quindi un percorso di formazione di sei mesi sulla gestione dello studio professionale.

LOCAZIONI BREVI

L’articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2024, ha previsto una novità per le locazioni brevi, dette anche affitti brevi.

COSA SONO

Le locazioni brevi sono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo inclusi anche quelli che prevedono la prestazione dei servizi (biancheria, pulizia, ecc.). La durata non deve essere superiore a 30 giorni e devono essere stipulati da persone fisiche, esterne dall’esercizio di attività d’impresa, in modo diretto oppure tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

IMPOSTE

La tassazione può avvenire attraverso due opzioni:
  • tassazione ordinaria Irpef e relative addizionali
  • cedolare secca 21%/26%
Le locazioni brevi sono diventate particolarmente popolari grazie alla diffusione di piattaforme online come Airbnb.

CEDOLARE SECCA

La novità in merito alla cedolare secca è il passaggio dal 21% al 26% per le locazioni brevi.
L’aliquota ordinaria del 21% viene applicata quando il contribuente possiede solo un immobile locato con affitto breve; mentre il prelievo della cedolare passa al 26% sui redditi che derivano dalla locazione breve di più immobili.
Questa opzione può essere applicata dal secondo immobile fino al quarto; nel momento in cui il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili la cedolare secca non viene applicata perché ricade nell’ambito dell’esercizio di impresa e come da Codice Ateco 55.20.21 è obbligatoria la conseguente l’apertura della partita Iva.
In presenza di più locazioni brevi, la scelta su cui applicare l’aliquota del 21% è rimessa alla volontà del contribuente. Il locatore è libero di scegliere di applicare il 21% al contratto con canone più elevato in quanto il legislatore non ha indicato un criterio in base al quale scegliere.

RITENUTA

Gli intermediari che intervengono nel pagamento operano, a titolo di acconto, una ritenuta pari al 21%.

OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI

Le piattaforme intermediari tramite le quali vengono conclusi i contratti di locazione breve, ai sensi della Direttiva europea DAC7 e al successivo provvedimento interno n. 86984 dell’Agenzia delle entrate devono comunicare all’amministrazione finanziaria tutti i dati in loro possesso.
Le informazioni vanno comunicate entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO – LIMITI E ADEMPIMENTI

La tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria per tutti i soggetti che per due esercizi consecutivi superano i limiti di: 5,164 milioni di euro per i ricavi e 1,1 milioni di euro per le rimanenze finali.
L’obbligo decorre dal secondo anno successivo alle condizioni indicate e cessa dal primo periodo di imposta successivo al momento in cui per due anni consecutivi l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori.

COME FUNZIONA

All’interno delle scritture devono essere registrate le quantità entrate e uscite in merito a:
  • merci, semilavorati, prodotti finiti, nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati;
  • imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
  • materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione.
Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in modalità riepilogativa con periodicità non superiore al mese.
Alla fine del periodo d’imposta è possibile annotare nelle scritture i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

COSA SI PUÒ ESCLUDERE

Possono essere esclusi dalle scritture ausiliarie di magazzino tutti i movimenti che riguardano i singoli beni o le categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati.
I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2024

L’agevolazione è dedicata a coloro che effettuano dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 interventi per superare ed eliminare le barriere architettoniche su edifici già esistenti.
La detrazione prevista è del 75% e il massimale di spesa varia a seconda dell’edificio su cui vengono eseguiti i lavori. L’importo massimo per gli edifici unifamiliari e indipendenti è di 50.000 € e diminuisce a € 40.000 / 30.000 per i condomini a seconda del numero di unità che lo compongono.

COME FUNZIONA

Il credito può essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo, in alternativa i contribuenti possono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura che a decorrere dal 30 dicembre 2023 è consentito solo se in presenza di determinate condizioni tra cui:
  • interventi su parti comuni di condomini a prevalente destinazione abitativa;
  • interventi su edifici unifamiliari/unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, tenendo presente alcuni presupposti. Una prima condizione è relativa al contribuente che deve avere un “reddito di riferimento” non superiore a € 15.000 e deve risultare titolare di diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto/nuda proprietà, diritto di abitazione, ecc.) escludendo l’affitto; inoltre, l’unità immobiliare deve essere adibita come abitazione principale;
  • interventi su unità immobiliari nel cui nucleo familiare sia presente un disabile (L.104/92), senza alcun limite di reddito.
L’opzione è consentita anche per gli interventi:
  • non in edilizia libera, se prima del 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Salva Spese) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • in edilizia libera, se prima del 30 dicembre 2023 siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e sia stato versato un acconto sul prezzo.

COSA RIENTRA NELL’AGEVOLAZIONE

Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per scale, rampe, installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. I requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989 devono risultare da asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

INFOBANDI 2/2024

Le novità in ambito di finanza agevolata per il mese di febbraio:
– Bando Digital Transformation
– Bando Innovacultura 2024
– Misura “Eccellenze gastronomiche” (Investimenti produttivi)
– Misura “Eccellenze gastronomiche” (Linea assunzioni)

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: COSA CAMBIA NEL 2024

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è in vigore anche per il 2024 ma con una novità: il tetto di spesa massimo su cui calcolare la detrazione Irpef passa da 8.000 euro a 5.000 euro (comprensivi di eventuali spese di trasporto e montaggio). Le altre regole per usufruire del bonus restano invariate.
La misura introdotta con il Decreto Legge n.63/2013, nel 2022, 2023 e 2024 è stata estesa alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Come funziona

Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici prevede una detrazione Irpef del 50% applicabile alle spese sostenute per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2024, di arredi e grandi elettrodomestici destinati ad ammobiliare un’unità abitativa in ristrutturazione.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e viene calcolata su un totale complessivo di 5.000 euro. Tale importo fa riferimento alla singola unità immobiliare quindi se vengono eseguiti lavori di ristrutturazione su più unità abitative ciascuna ha diritto al Bonus Mobili.
Per poter fruire dell’agevolazione il richiedente deve aver avviato un intervento di ristrutturazione edilizia dopo il 1° gennaio 2023 e la data di inizio lavori deve essere antecedente a quella dell’acquisto dei mobili col Bonus. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico o carta di debito o credito (non è consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento).

Chi può richiederlo

Il Bonus Mobili può essere richiesto senza limitazioni ISEE, esclusivamente dal contribuente che effettua i pagamenti per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici destinati all’immobile oggetto di lavori e che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione può essere ripartita tra diversi soggetti solo nel momento in cui ognuno di questi partecipi sia alle spese per i lavori di ristrutturazione sia a quelle per l’acquisto dei mobili.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, come specifica l’Agenzia delle Entrate “a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento”.

Come richiederlo

Per ottenere la detrazione è necessario indicare nella dichiarazione dei Redditi (ovvero nel Modello 730 oppure in quello destinato ai Redditi Persone Fisiche) le spese che sono state sostenute. Come riportato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, chi vuole usufruire del Bonus Mobili deve conservare le ricevute di pagamento, la documentazione di addebito sul conto corrente e le fatture di acquisto, che devono riportare la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati.

Cosa si può acquistare

I mobili nuovi e i grandi elettrodomestici che si acquistano, per poter rientrare nel bonus e fruire della detrazione Irpef del 50% devono rispettare determinati requisiti in materia di classe ambientale.
Le spese ammissibili comprendono:
  • mobili e arredi (etti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, etc.);
  • forni di classe energetica A o superiore;
  • lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie (classe non inferiore a E);
  • frigoriferi e congelatori (classe F o superiore)
Rientrano nelle spese ammissibili anche materassi, illuminazione, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti, radiatori e ventilatori elettrici e condizionatori mentre non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi d’arredo.
Nell’importo totale su cui viene calcolata la detrazione Irpef possono essere incluse anche le spese di trasporto e montaggio, solo se sostenute con metodi di pagamento ammessi (bonifico o carta di credito o debito).

Quali interventi edilizi danno diritto al Bonus Mobili?

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di poter fruire della detrazione Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici comprendono:
  • il restauro e il risanamento conservativo delle singole unità abitative o di parti comuni di condomini;
  • la ristrutturazione edilizia eseguita sulle singole unità abitative o parti comuni di edifici residenziali;
  • la manutenzione straordinaria, ovvero l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione dei servizi igienici, il rifacimento di scale e rampe, la realizzazione di recinzioni e muri di cinta, la sostituzione di tramezzi, etc.) sulle singole unità abitative o parti condominiali;
  • gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia come l’installazione di una stufa a pellet o di una pompa di calore e la sostituzione della caldaia;
  • la manutenzione ordinaria che comprende la tinteggiatura, la sostituzione di pavimenti, la sostituzione di infissi esterni, il rifacimento di intonaci interni, etc.) esclusivamente per le parti comuni degli edifici residenziali.